Benvenuto sul sito del Tribunale di Brescia

Tribunale di Brescia - Ministero della Giustizia

Tribunale di Brescia
Ti trovi in:

Volontaria Giurisdizione

Piano :

Corpo B | Piano 4 | Ascensore 4-5 | Scala F

Stanza :

 4.62

Telefono:

0307672343

Orario al pubblico:

La CANCELLERIA è aperta al PUBBLICO dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 11.30 PREVIA PRENOTAZIONE TELEMATICA da effetturarsi al seguente link: CLICCA QUI  

L'orario di ricevimento delle TELEFONATE è consentito SOLO dalle 09.00 alle 10.00, tutti i giorni ESCLUSO IL MARTEDì

  • Per  la competenza della VOLONTARIA GIURISDIZIONE chiamare GIOVEDì e VENERDì dalle 09.00 alle 10.00
  • Per la competenza del GIUDICE TUTELARE chiamare LUNEDì e MERCOLEDì dalle 9:00 alle 10:00

Ubicazione:

Via Lattanzio Gambara, 40 - Brescia

PIANO Corpo B | Piano 4 | Ascensore 4-5-9 | Scala F


STANZA  4.62


EMAIL  tutelare.tribunale.brescia@giustizia.it


ORARIO AL PUBBLICO

Lo sportello è aperto al pubblico SOLO su appuntamento il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 11:45

Le informazioni telefoniche saranno fornite al pubblico ESCLUSIVAMENTE dalle ore 9:00 alle ore 10:00 contattando il n. 030/7672353:

  1. il lunedì e mercoledì (Cancelleria Giudice Tutelare)
  2. il giovedì e venerdì (Cancelleria Volontaria Giurisdizione)

IN CHE COSA CONSISTE

L'amministrazione di sostegno è rivolta a tutte le persone che per effetto di una menomazione, sia fisica che psichica, si trovano nell'impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati) e che non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana.

La finalità precipua pertanto è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente in grado di andare incontro alle loro esigenza, anche aiutandole ad affrontare problemi concreti (come acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro).

Per questa ragione il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno deve specificare l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza.

L'amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare, venendo scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'assistito, secondo requisiti d'idoneità ritenuti dallo stesso Giudice.

In particolare, può essere nominato amministratore di sostegno:

  • il coniuge (o la persona stabilmente convivente),
  • il genitore;
  • il figlio;
  • il fratello o la sorella;
  • i parenti entro il quarto grado.

Sono questi, infatti, i soggetti legittimati ad agire, nonché quelli che devono essere necessariamente informati della pendenza del ricorso presentato dinanzi al Giudice.

Qualora la scelta dell’amministratore non possa ricadere su uno di tali soggetti, per motivi di opportunità o gravi motivi, l'amministratore verrà nominato dal giudice tutelare, scegliendo tra soggetti terzi estranei, tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.


CHI

La DOMANDA può essere presentata:

  • dall'interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato:
  • dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente;
  • dai parenti entro in 4° grado
  • dagli affini entro il 2° grado;
  • dal tutore o curatore;
  • dal Pubblico Ministero.

N.B.: I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al pubblico ministero.


DOVE SI RICHIEDE

È possibile accedere in Cancelleria ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO: per prenotare - CLICCA QUI 

Il sistema rilascerà una ricevuta di prenotazione, garantendo in tal modo una gestione ordinata, fluida e puntuale, senza code né tempi morti di attesa.

Al momento dell’iscrizione dell’appuntamento on-line si dovranno fornire i seguenti dati:

  • Nome e cognome del richiedente;
  • Recapito telefonico,
  • Indirizzo e-mail ed eventuale indirizzo PEC.

N.B. Si avvisa che NON verrà presa in carico alcuna richiesta di prenotazione del servizio inoltrata via e-mail essendo la posta elettronica dedicata solo alla richiesta di informazioni.


COME

Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà presentarsi con la seguente documentazione:

Per il soggetto nei confronti del quale si richieda l’apertura della procedura di amministrazione di sostegno:

  • Copia integrale dell'atto di nascita;
  • Copia del documento di identità;
  • Copia del codice fiscale;
  • Certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale;
  • Certificati medici specialistici attestanti il tipo di malattia da cui è affetto il beneficiario rilasciati da struttura pubblica e ogni altro certificato o referto utile all'accoglimento del ricorso o perizia medico legale asseverata;
  • Eventuale certificato medico che attesti l'assoluta impossibilità del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia, neppure in ambulanza (c.d. certificato di intrasportabilità);
  • Ulteriore documentazione sanitaria in possesso (es. diagnosi, prognosi, terapia e modalità di assunzione, necessità di ausilio di terze persone per l’assunzione della terapia, frequenza dell’assistenza da parte di terze persone, esami e controlli periodici, rete famigliare dell’assistito,  richieste inoltrate dal medico di famiglia a beneficio del paziente (es. invalidità, indennità di accompagnamento), esenzione dal pagamento del ticket, richieste che il  medico di famiglia ritiene opportuno inoltrare, elenco delle protesi e degli ausili di cui il paziente ha necessità e diritto);

Per il richiedente:

  • Copia del documento di identità;
  • Copia del codice fiscale;

N.B. Nel caso in cui il richiedente NON provveda al deposito della richiesta personalmente, occorrerà depositare altresì una sua delega, con allegato il suo documento di identità e quello della persona da lui delegata al deposito;

Per il soggetto proposto quale amministratore di sostegno:

  • Copia del documento di identità;
  • Copia del codice fiscale;
  • Copia dello stato di famiglia;
  • Certificato dei carichi pendenti (da fornire all’atto del giuramento, qualora il Giudice Tutelare dovesse nominare il soggetto proposto nell’istanza quale AdS).

Ulteriori documenti necessari:

  • Dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti, ove possibile;
  • Situazione patrimoniale del beneficiando;

N.B.: In caso di opposizione alla procedura di amministrazione di sostegno da parte dei soggetti legittimati (il coniuge o la persona stabilmente convivente; i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo; il tutore o il curatore del beneficiando; il pubblico ministero) sarà necessario fornire la documentazione a supporto dell’opposizione medesima (opposizione che dovrà essere debitamente motivata);

N.B. è NECESSARIO portare con sé i documenti suddetti anche in originale, per verifiche e controlli da parte della Cancelleria.


COME SI SVOLGE

Con la DOMANDA DI ACCESSO all’amministrazione di sostegno si richiede l'apertura dell'amministrazione di sostegno e, contestualmente, si suggerisce il nominativo della persona che il ricorrente ritiene essere idonea per lo svolgimento di tale incarico.

La domanda, esente da contributo unificato, va presentata con ricorso al Giudice Tutelare competente da depositare c/o la Cancelleria del Giudice Tutelare.

Dopo la presentazione del ricorso in cancelleria verrà designato il Giudice Tutelare e verrà fissata un’udienza di comparizione, con decreto da notificare – nei tempi e nelle modalità ivi indicati - a cura del/dei ricorrente/i:

  • Al/alla beneficiando/a: nei confronti del/della beneficiando/a la notifica del ricorso e del decreto a mezzo Ufficiale Giudiziario è obbligatoria;
  • Agli altri soggetti indicati nel decreto: nei confronti di tali soggetti, in alternativa alla notifica del ricorso e del decreto, può essere prodotta apposita “dichiarazione di adesione” firmata e accompagnata dal documento d’identità del dichiarante (come da modulo scaricabile dalla sezione “Modulistica” del sito istituzionale del Tribunale di Parma)

Nel corso dell'udienza il giudice:

  • Esaminerà il beneficiario (che deve quindi essere presente in udienza, salvo casi di comprovata impossibilità) e i suoi congiunti entro il quarto grado, nonché tutta la documentazione medica allegata all'istanza;
  • Verificherà la disponibilità e l'idoneità di eventuali parenti a rivestire l'incarico di amministratore di sostegno.
  • Successivamente all'acquisizione di parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, il giudice emetterà il decreto di nomina nel quale saranno specificamente indicati la durata dell’incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno in relazione alle esigenze del beneficiario.

Tale decreto verrà di seguito annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario, così come, una volta cessata l’amministrazione, il decreto di chiusura dell’ADS.

N.B. In CASI URGENTI il Giudice Tutelare emette nel più breve tempo possibile il decreto SENZA sentire il beneficiario, che sarà esaminato in un momento successivo, potendo anche d'ufficio adottare provvedimenti provvisori ed urgenti (405, IV comma c.c.) per la cura della persona e del suo patrimonio e potendo autorizzare il compimento di singoli atti.

N.B.: Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore dovrà tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario ed informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il giudice tutelare.


GIURAMENTO

L’Amministratore di sostegno sarà chiamato, una volta disposta la nomina, a porre in essere giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza.

Il giuramento verrà prestato in sede dell’udienza fissata per tale incombente, salvo per gli avvocati e gli altri professionisti iscritti sul ReGindE che potranno alternativamente depositare con modalità telematica un verbale di giuramento, redatto in modalità digitale e sottoscritto con firma digitale. 

L’amministratore di sostegno NON è obbligato a redigere l’inventario dei beni del beneficiario, ma solo a presentare una situazione patrimoniale.


RENDICONTO

Entro il termine annuale, a partire dal decreto di nomina, l’amministratore dovrà depositare il rendiconto della situazione sociale-sanitaria del beneficiario e della gestione economica, utilizzando il modulo pubblicato sul sito del Tribunale di Brescia. E' un obbligo dell'amministratore che dovrà rispettarne la scadenza (NON si viene avvisati dalla Cancelleria o dallo Sportello).

CONTENUTI DEL RENDICONTO: nel rendiconto l’amministratore fornirà per iscritto al giudice tutelare ogni informazione utile circa il suo operato e le condizioni di vita e salute del beneficiario. Il rendiconto economico deve rappresentare la situazione patrimoniale della persona beneficiaria, presentando un riepilogo dei beni mobili e immobili posseduti, dei titoli, obbligazioni ecc. e delle entrate e le uscite del periodo considerato.

Al rendiconto andranno allegati i relativi documenti:

  • Copia dell'estratto conto corrente bancario/postale del periodo oggetto del rendiconto, su carta intestata della banca interessata o di Poste Italiane con indicazione della causale dei movimenti (entrate e uscite);
  • Copia dell'estratto conto del deposito titoli riferito al periodo;
  • Copia dei libretti di deposito bancari/postali/altro con indicazione dei movimenti riferiti al periodo;
  • Documentazione delle spese sostenute nel periodo rendicontato, (es. rette, mensa, trasporti, spese condominiali, stipendi e contributi badanti, spese mediche, viaggi/vacanze, fatture / ricevute fiscali, tasse e imposte, ecc.), laddove dette spese non siano descritte quali “Movimenti Dare” nell’estratto di conto corrente bancario.

A beneficio della semplificazione e dell’alleggerimento documentale dei fascicoli, le documentazioni afferenti spese sostenute per il mantenimento del beneficiario/a (es. scontrini per acquisto generi alimentari, vestiario, beni di prima necessità), se e nella misura espressamente autorizzata dal decreto del Giudice tutelare, non dovranno essere allegate al rendiconto, ma dovranno essere conservate dall'amministratore di sostegno per essere presentate su eventuale richiesta del giudice tutelare.

N.B. I documenti già presenti nel fascicolo dell'amministrazione (es. visure catastali, situazione patrimoniale del beneficiando ecc.) non dovranno essere presentati una seconda volta ma eventualmente dovrà essere segnalata al giudice tutelare la loro presenza nel fascicolo.

ATTI PER I QUALI OCCORRE SEMPRE L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE :

E' richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:

  • acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
  • riscuotere capitali,
  • consentire alla cancellazione di ipoteche ovvero allo svincolo di pegni,
  • nonché per assumere obbligazioni;
  • accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni ovvero legati;
  • fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
  • promuovere giudizi (tra cui quelli di divisione), salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
  • alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento (N.B., al fine della vendita, per i beni immobili è necessaria la produzione di una perizia di stima giurata);
  • costituire pegni o ipoteche;
  • fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

DEPOSITO RENDICONTO

Il rendiconto può essere presentato all’Ufficio del G.T. attraverso una delle seguenti modalità:

a) invio per raccomandata AR;

b) invio per posta elettronica CERTIFICATA all’indirizzo volgiurisdizione.tribunale.brescia@giustiziacert.it con scansione del documento d’identità da allegare al testo della relazione di rendiconto;

N.B. Gli allegati devono essere scansionati in formato .pdf e non devono essere superiori a n. 3-4 file di massimo 25 pagine ciascuno. Inoltre, per agevolarne l’acquisizione nel sistema informatico ministeriale, si richiede che i file da allegare al messaggio di posta elettronica siano elencati con ordine e ben descritti nel testo del messaggio che funge da nota di deposito

c) accesso fisico alla Cancelleria attraverso il sistema di prenotazione on-line - CLICCA QUI

N.B. Si avvisa che non verrà presa in carico alcuna richiesta di prenotazione del servizio inoltrata via e-mail essendo la posta elettronica dedicata solo alla richiesta di informazioni o alla trasmissione di eventuali istanze al G.T. che dovranno essere accompagnate sempre dalla scansione del documento d’identità.

d) Per chi è abilitato all'accesso al PCT (o sistema REGINDE) il deposito del rendiconto è effettuato per via telematica. I documenti allegati devono essere elencati e numerati nel rendiconto. Eventuali istanze di liquidazione di indennità devono essere depositate con atto separato.

N.B. Il deposito di questa documentazione è obbligo specifico, la cui mancanza può dare origine a responsabilità personale ed a rimozione immediata dall'ufficio di amministratore di sostegno.

L'amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o se essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

DEPOSITO ULTERIORI ISTANZE NELL’INTERESSE DEL BENEFICIARIO:

Si veda modalità di deposito del rendiconto di cui sopra.

DEPOSITO RENDICONTO FINALE

L’amministratore di sostegno che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni dell’amministrato e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare, il quale potrà concedere una proroga.


RITIRO COPIE

Per il ritiro delle copie richieste è possibile accedere ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO mediante prenotazione  - CLICCA QUI

Al momento della prenotazione on-line si dovranno fornire i seguenti dati:

  • Nome e cognome del richiedente;
  • Recapito telefonico;
  • Indirizzo e-mail;
  • Indicazione numero di ruolo (R.G.V.G.) riferito al “ricorso per apertura amministrazione di sostegno”;
  • Numero di copie richieste.

COSTI

Per il DEPOSITO della domanda:

€ 27,00 per i diritti forfettizzati di notifica;

N.B.  esente da Contributo Unificato e da imposta di registro.

Per il RITIRO di copie:

L' importo dei diritti di cancelleria si basa sul numero delle pagine dell’atto, il tabellario dei prezzi è consultabile qui - CLICCA QUI

N.B.:  Il pagamento dei diritti forfettizzati di notifica (€ 27) , dei diritti di copia e di certificazione può essere corrisposto solo telematicamente, con le modalità di pagamento previste dall'art.5 comma 2 del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 07 marzo 2005 n.82 (Tramite PagoPA accedendo al seguente link - CLICCA QUI  e selezionando la voce ALTRI PAGAMENTI → NUOVO PAGAMENTO ) 

Per informazioni accedere al Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia al link - CLICCA QUI 


TEMPI

Alcuni mesi


NORME

Artt. 404 e ss. del Codice Civile;

L. 9 gennaio 2004, N. 6;

PIANO Corpo B | Piano 4 | Ascensore 4-5-9 | Scala F


STANZA  4.62


EMAIL  tutelare.tribunale.brescia@giustizia.it


ORARIO AL PUBBLICO

Lo sportello è aperto al pubblico SOLO su appuntamento il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 11:45

Le informazioni telefoniche saranno fornite al pubblico ESCLUSIVAMENTE dalle ore 9:00 alle ore 10:00 contattando il n. 030/7672353:

  1. il lunedì e mercoledì (Cancelleria Giudice Tutelare)
  2. il giovedì e venerdì (Cancelleria Volontaria Giurisdizione)

COSA

I genitori congiuntamente, o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età (o all'emancipazione) in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.

Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. 

I genitori, invece, NON possono compiere atti di straordinaria amministrazione (accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, prelevare somme intestate al minore ecc.) nell’interesse del figlio, se non con l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità evidente per il figlio minore o nascituro.


CHI

Possono presentare istanza per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione nell’interesse del/dei figlio/i minori di età:

  • I genitori congiuntamente;
  • Il genitore che esercita, in via esclusiva, la responsabilità genitoriale.

DOVE SI RICHIEDE

È possibile accedere in Cancelleria ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO: per prenotare - CLICCA QUI

Il sistema rilascerà una ricevuta di prenotazione, garantendo in tal modo una gestione ordinata, fluida e puntuale, senza code né tempi morti di attesa.

Al momento dell’iscrizione dell’appuntamento on-line si dovranno fornire i seguenti dati:

  • Nome e cognome dell’istante/ degli istanti
  • Recapito telefonico;
  • indirizzo e-mail ed eventuale indirizzo PEC.

N.B. Si avvisa che NON verrà presa in carico alcuna richiesta di prenotazione del servizio inoltrata via e-mail, essendo la posta elettronica dedicata solo alla richiesta di informazioni o alla trasmissione di eventuali istanze al G.T. che dovranno essere accompagnate sempre alla scansione del documento d'identità .


COSA OCCORRE

Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà presentarsi con la seguente documentazione:

  • fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori o del genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale;
  • fotocopia del codice fiscale di entrambi i genitori o del genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale;
  • certificato di stato di famiglia;
  • ulteriore documentazione richiesta per la specifica autorizzazione, come indicata dettagliatamente in calce alla modulistica relativa alle singole istanze.

COME SI SVOLGE

Una volta depositata l'istanza, il Giudice Tutelare deciderà - con decreto - circa l'autorizzazione richiesta.

Successivamente, la cancelleria provvederà a comunicare alle parti l'esito del procedimento.


COMPETENZA 

E' territorialmente competente il Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo di residenza del minore.


ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

L’assistenza di un difensore è facoltativa.


NOTE

Spesso il Giudice Tutelare chiede la perizia o, comunque, nel caso di rinunzia, la documentazione da cui risulti la negatività dell'asse ereditario.

Nel caso di VENDITA occorre indicare come verrà impiegato il denaro ricavato (libretto postale o bancario o altro).

Nel caso di VENDITA DI BENI ACQUISITI DAL MINORE sottoposto alla potestà genitoriale per eredità, nel caso di accettazione con beneficio di inventario, la competenza per l'autorizzazione è del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare.

Per collegamenti tematici si veda scheda su autorizzazione a vendere proprietà di incapace.


COSTI

Esenzione dal contributo unificato

  • diritti di iscrizione (€ 27,00 PAGOPA)

Per il RITIRO di copie:

L' importo dei diritti di cancelleria si basa sul numero delle pagine dell’atto, il tabellario dei prezzi è consultabile  qui - CLICCA QUI

N.B.:  Il pagamento dei diritti forfettizzati di notifica (€ 27) , dei diritti di copia e di certificazione può essere corrisposto solo telematicamente, con le modalità di pagamento previste dall'art.5 comma 2 del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 07 marzo 2005 n.82 (Tramite PagoPA accedendo al seguente link - CLICCA QUI  e selezionando la voce ALTRI PAGAMENTI → NUOVO PAGAMENTO ) 

Per informazioni accedere al Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia al link - CLICCA QUI 

N.B. E' richiesto il pagamento di un importo variabile, da effettuarsi tramite sistema PagoPA, a seconda del numero di pagine:

  • Da 1 a 4 pagine: euro 11,80;
  • Da 5 a 10 pagine: euro 13,78;
  • Da 11 a 20 pagine: euro 15,71;
  • Da 21 a 50 pagine: euro 19,66;
  • Da 51 a 100 pagine: euro 29,48;
  • Oltre 100 pagine: euro 29,48 + 11,80 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100.

N.B. : Per il rilascio di copia urgente (entro 5 giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento del Giudice) i diritti dovuti sono triplicati.


TEMPI

Alcuni mesi


NORME

Art. 320 c.c. e giurisprudenza in merito.


Lista degli allegati

Allegati

Piano :

CORPO B | PIANO 4 | ASCENSORE 4 - 5 | SCALA F

Stanza :

4.58; 4.61; 4.62; 4.63

Telefono:

0307672343

Orario al pubblico:

La cancelleria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 11.30 ESCLUSO IL MARTEDI'

Ubicazione:

Via Lattanzio Gambara, 40 - Brescia

PIANO 4 | CORPO B | ASCENSORE 4/5| SCALA F


STANZA  4.58 - 4.61 – 4.62 - 4.63


NUMERO DI TELEFONO 0307672251 – 0307673022 - 0307672298


ORARIO AL PUBBLICO

La cancelleria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30 ESCLUSO IL MARTEDI'


EMAIL

 volgiurisdizione.tribunale.brescia@giustizia.it 

 carmela.rizza@giustizia.it


COSA

E' l'accettazione espressa dell'incarico di esecutore testamentario, necessaria affinché l'incarico diventi esecutivo. Chi fa testamento può nominare un esecutore testamentario, che cura che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto (cosa che normalmente fa l’erede).
Questo può avvenire per esempio se il testatore non ha fiducia nell’erede, soprattutto quando l’interesse di quest’ultimo è in contrasto con alcune disposizioni del testamento a carattere particolare o per la presenza di contrasti tra gli aventi diritto all’eredità o l’esistenza di obiettive difficoltà nell’esecuzione delle volontà del testatore. Occorre che l’esecutore accetti la nomina o la rifiuti con dichiarazione resa in Tribunale.


CHI

L’esecutore testamentario. 

E' competente il Tribunale del luogo nella cui giurisdizione si è aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio del defunto)


COME 

La nomina dell’esecutore testamentario può essere fatta solo con l’atto di ultima volontà. Il testatore può nominare anche più di un esecutore.

L’accettazione non può essere sottoposta a condizione né a termine.

Per rendere la dichiarazione occorre prendere un appuntamento con il cancelliere.

All’accettazione occorre allegare:

  • certificato di morte in carta libera
  • copia conforme del testamento con estremi della registrazione
  • codice fiscale del defunto e dell’esecutore testamentario.

Per redigere l'atto di accettazione/rinuncia della carica di esecutore testamentario, servono i seguenti documenti:

  • copia documento identità e codice fiscale di chi accetta/rinuncia la carica di esecutore testamentario;
  • copia della pubblicazione testamento;
  • certificato di morte.

N.B.: Tutti questi documenti devono essere inviati per email a carmela.rizza@giustizia.it  così da poter fissare un appuntamento.

Il giorno in cui verrà redatto l’atto si dovrà portare:

  • Nel caso di accettazione della carica di esecutore testamentario, due marche da bollo di euro 16.00 e  una da euro 11.80
  • Nel caso di rinuncia alla  carica di esecutore testamentario due marche da bollo di euro 16,00 e una da 11,80 se si ritira la copia dell’atto dopo 5 giorni, oppure due marche da euro 16,00 e una da euro 35,40 se si ritira la copia dell’atto con urgenza.

Depositare la copia conforme della pubblicazione testamento.

Dopo la redazione dell’atto, nel caso di accettazione, dovrà essere versata una tassa fissa di euro 200.00 previo scarico F24 dal sito dell’Agenzia delle Entrate (vi verrà spiegato come fare).


COSTI 

1 marca da € 16,00 per atti giudiziari

€ 200,00 per il pagamento dell’imposta di registro dell’atto. Tale somma è da versare presso l’istituto bancario con stampato Mod. F24 (fax simile da ritirare in cancelleria).

per spese di ritiro copia atto, vedi note.


NOTE 

Il verbale di accettazione, una volta firmato, viene inserito nel registro delle successioni. La cancelleria provvede subito all’inoltro all’ufficio del registro – atti giudiziari per la registrazione dell’atto.

Trascorsi i 30 giorni necessari per il ritorno del fascicolo all’ufficio successioni, si può richiedere copia conforme dell’atto alla cancelleria successioni.

Per il ritiro dopo 3 giorni occorrono:

  • 2 marche da bollo per atti giudiziari da € 16,00
  • 1 marca per diritti di cancelleria da € 11,63

NORME

Art. 700 e segg. c.c.

PIANO 4 | CORPO B | ASCENSORE 4/5


STANZA 4.58 - 4.61 - 4.62


ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO La cancelleria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.30 ESCLUSO IL MARTEDI'


EMAIL  volgiurisdizione.tribunale.brescia@giustizia.it


COSA

l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (A.B.I.) (art.470 C.C.) avviene tramite dichiarazione espressa da parte dei chiamati all'eredità presso la Cancelleria del Tribunale del luogo di ultimo domicilio (art.456 C.C.) del defunto.

La dichiarazione espressa deve essere fatta personalmente o a mezzo di un procuratore speciale (procura notarile) oppure a mezzo del legale rappresentante che è obbligatoria in caso di minori o beneficiari di amministrazione di sostegno.

Per l'erede che sia in possesso dei beni ereditari, l'inventario dovrà essere portato a compimento entro tre mesi dall'apertura della Successione (data di morte).

Per l'erede che non sia in possesso dei beni ereditari il termine per l'accettazione è di 10 anni (termine di prescrizione).

L’inventario - ai sensi dell’art. 487 c.c. – andrà redatto entro tre mesi decorrenti dalla data di dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario.

Ove si valuti di procedere ad inventario prima della dichiarazione di accettazione beneficiata, il chiamato all'eredità avrà 40 giorni di tempo dal compimento dell'inventario per accettare l'eredità.

Per fissare appuntamento per redigere un atto di accettazione eredità con beneficio di inventario, è necessario inoltrare i seguenti documenti all’indirizzo volgiurisdizione.tribunale.brescia@giustizia.it

  • certificato di morte (NO ESTRATTO)

ATTENZIONE: il certificato di morte deve essere quello con timbro e firma “di pugno” non firma digitale. L’originale dovrà poi essere depositato il giorno dell’appuntamento. La Conservatoria accetta solo quello; 

  •  autocertificazione ultimo domicilio (l’ultimo domicilio al momento del decesso deve essere nella provincia di Brescia) (v. allegato) (NO RESIDENZA art.456 C.C.); 
  •  codice fiscale del defunto;
  •  copia del documento d’identità e del codice fiscale di chi fa l’accettazione con beneficio di inventario e di eventuali rappresentanti (se carta d'Identità Elettronica (CIE), il C.F. è già sul retro).

Si raccomanda di indicare se le residenze attuali dei dichiaranti siano differenti da quelle riportate nei documenti di identità.

  • copia di eventuale testamento.
  • visura catastale relativa ad eventuali immobili oggetto della successione, qualora non ve ne fossero, autocertificazione sostitutiva.

Per motivi di oggettiva urgenza (es: possesso dei beni ereditari o decorrenza termini o inventario già effettuato), è necessario segnalarlo.

Specificare, nel caso di presenza di minori o amministrati, se l’atto è solo per i minori/amministrati o anche per la persona che li rappresenta;

Si prega indicare anche la presenza o meno di immobili, indicandone l’ubicazione, specificare se vi siano immobili siti fuori dalla provincia di Brescia.

Tutti questi documenti devono essere anticipati per e-mail così da poter fissare un appuntamento.

Alla conferma dell’appuntamento o comunque qualche giorno prima dell’atto verrà inviato un fac-simile F24 Elide per effettuare il versamento previsto di Euro 294,00.


Il giorno in cui verrà redatto l’atto dovranno essere depositati in originale:

  • certificato di morte  (NO ESTRATTO)

ATTENZIONE: il certificato di morte deve essere quello con timbro e firma “di pugno” non firma digitale. La Conservatoria accetta solo quello;

  • documento di identità e codice fiscale di chi firma l’atto e degli eventuali soggetti rappresentati
  • modello F24 Elide quietanzato in originale (se pagato on-line è necessaria la QUIETANZA generata dal sistema, non è sufficiente la ricevuta di pagamento, se pagato presso sportello bancario o postale, è necessario l’F24Elide in originale, con timbro e firma, completo di ABI e CAB).

  • visura catastale degli immobili, qualora non ve ne fossero, autocertificazione sostitutiva (v. allegato)

  • copia conforme di eventuale testamento;

  •  tre marche da bollo da Euro 16,00;

  • pagamento telematico diritti di copia (pagoPA) di Euro 11,80, per il ritiro della copia dopo 5 giorni oppure di Euro 35,40 se per ritiro immediato (un solo pagamento per atto non a persona).

Si avvisa che qualora non vengano consegnati il certificato di morte in originale e il Mod.F24Elide quietanzato secondo le istruzioni sopra fornite NON sarà possibile ricevere l’atto.


Per il pagoPA di seguito le indicazioni:

link https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp

in fondo alla pagina cliccare su ALTRI PAGAMENTI, nella schermata successiva cliccare su +NUOVO PAGAMENTO, a seguire inserire:

Tipologia: diritti di copia

Distretto: Brescia

Ufficio giudiziario: Tribunale Ordinario – Brescia

Nominativo pagatore: quello di chi effettua il pagamento

Codice fiscale: del pagatore

Non compilare altro fino a dove si deve mettere l’importo 11.80 o 35.40 (usando il punto e non la virgola altrimenti non lo prende)

GENERA AVVISO. Con il qr-code generato si può pagare dall’app di un istituto di credito o recarsi in banca/posta/tabaccaio.


PREGASI INDICARE UN CONTATTO TELEFONICO al fine di potervi facilmente contattare per eventuali rimodulazioni anticipatorie dell’appuntamento fissato o altro. La chiamata verrà da numero che inizia per 030767…

Si raccomanda di rispondere alla presente mail e non a quella personale.


ATTENZIONE

Se vi fossero minori o persone amministrate bisogna, per questi, prima (artt.374 p.6 e 471 C.C.) chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare

Se il minore o l’amministrato è residente in comune di competenza di altro Tribunale, occorre rivolgersi a quel Tribunale per conoscere come procedere.

Se il minore o l’amministrato è residente in comune di competenza di questo Tribunale, l’autorizzazione si ottiene in seguito ad un ricorso (con pagoPa di Euro 27,00 diritti di cancelleria) da depositarsi presso la cancelleria del Giudice Tutelare previo appuntamento da prendere sul sito del Tribunale

Per PRENOTARE UN APPUNTAMENTO - CLICCA QUI per accedere al servizio di prenotazioni del Tribunale, 

quindi “PRENOTAZIONI ACCESSI PRESSO LE CANCELLERIE DEL TRIBUNALE”.

Nell’area riservata inserire le proprie credenziali (Codice fiscale e password scelta in sede di registrazione) oppure effettuare la registrazione.

Selezionare poi “Prenotazione online di servizi” e scegliere “Cancelleria Giudice tutelare (ADS, TUTELE, MINORI)”, eventualmente selezionare “Attiva” e poi cliccare su “ACCEDI”.

Si apre il calendario in cui selezionare il giorno e l’ora in cui si vuole accedere in Tribunale.

Seguire tutte le istruzioni finché il sistema non conferma la prenotazione.

Ove richiesto si allegherà modello del ricorso art.320 c.3 C.C..

Per info mail tutelare.tribunale.brescia@giustizia.it


CHI

Gli eredi, il genitore o il tutore se la rinuncia viene fatta per minori, interdetti e inabilitati: in questo caso è necessaria l’autorizzazione del Giudice tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.

È possibile presentare una domanda unica per ogni grado di parentela (es. tutti i fratelli insieme). Tutti devono comparire personalmente: in caso di impossibilità, può essere conferita procura notarile ad altro delegato.


COSTI 

tre marche da bollo da Euro 16,00;

pagamento telematico diritti di copia (pagoPA) di Euro 11,80, per il ritiro della copia dopo 5 giorni oppure di Euro 35,40 se per ritiro immediato


NORME

Art. 484 c.c. ed altro

PIANO 4 | Corpo B |  Ascensore 4-5


STANZA 4.58 - 4.61 - 4.62


NUMERO DI TELEFONO 030 - 76 72343


ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO La cancelleria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.30 ESCLUSO IL MARTEDI'


EMAIL  

volgiurisdizione.tribunale.brescia@giustizia.it  

carmela.rizza@giustizia.it


COSA

L’inventario contiene la descrizione dei beni, crediti e debiti appartenenti alla persona deceduta; rappresenta pertanto la sua situazione patrimoniale con riferimento al momento della morte. L’inventario è obbligatorio nel caso si intenda accettare l’eredità con beneficio di inventario, eccetto nel caso in cui il beneficiario sia un minore, in tal caso non sussiste obbligo.  L’inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data dell’accettazione. In ogni caso se è impossibile concludere l’inventario entro il termine dei tre mesi può essere concessa una proroga. La richiesta motivata deve essere depositata prima della scadenza del termine.


CHI

L’inventario può essere richiesto dagli eredi, dai creditori e dall’esecutore testamentario, dalle persone che hanno diritto ad ottenere la rimozione dei sigilli (art. 763 c.p.c.). E’ effettuato da un cancelliere del Tribunale o da un notaio (se richiesto dalle parti).


COME

La domanda si presenta nella cancelleria della Tribunale nel cui territorio era domiciliato il defunto.


COSTI 

Se non ci sono minori beneficiari :

  • € 98,00 contributo unificato;
  • diritti forfettizzati di notifica € 27,00;
  • verbale in bollo (1 marca da € 16,00 ogni 4 facciate);
  • pagamento della tassa di registrazione dell’inventario € 200,00, da effettuarsi con versamento bancario a mezzo modulo F24.

Se ci sono minori beneficiari :

  • diritti forfettizzati di notifica € 27,00
  • verbale in bollo (1 marca da € 16,00 ogni 4 facciate)
  • pagamento della tassa di registrazione dell’inventario € 200,00, da effettuarsi con versamento bancario a mezzo modulo F24

NORME

Art. 769 c.p.c.

PIANO  4 | Corpo B | Ascensore 4-5 | Scala F | 


STANZA 4.58; 4.61; 4.62


NUMERO DI TELEFONO  030 - 76 72343


ORARIO APERTURA AL PUBBLICO  La cancelleria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.30 ESCLUSO IL MARTEDI'


EMAIL  

volgiurisdizione.tribunale.brescia@giustizia.it

carmela.rizza@giustizia.it

marinamaria.treccani@giustizia.it


COSA

E’ una procedura d’urgenza che serve a salvaguardare il patrimonio del defunto nell’interesse degli aventi diritto, quando i beni ereditari restino incustoditi o quando siano nel possesso di persone estranee alla successione o solo di alcuni tra i coeredi.


CHI

uò essere richiesta dagli eredi, dai creditori, dall’esecutore testamentario ed anche da persone coabitanti con il defunto in caso di assenza degli eredi.

E’ competente il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto.


COME

Con domanda da depositare all’Ufficio successioni del Tribunale; inoltre bisogna allegare:

  • certificato di morte in carta libera;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio (fatta in Comune), dalla quale risulti chi sono i chiamati alla successione;
  • copia conforme del testamento (se esistente) in bollo.

APPOSIZIONE DEI SIGILLI D'UFFICIO 

Avviene:

  • quando il coniuge o tutti gli eredi sono assenti dal domicilio
  • quando ci sono tra gli eredi dei minori o degli interdetti privi di tutore
  • quando il defunto rivestiva particolari cariche pubbliche (es. notaio: in questo caso la pratica viene espletata direttamente dall'archivio notarile).

L’apposizione dei sigilli può essere anche richiesta su rogatoria dal Tribunale - Sezione Fallimentare; in questo caso la competenza è del Giudice di Pace.


COSTI

€ 98,00 contributo unificato

€ 27,00 diritti forfettizzati per la notifica

€ 200,00 per la registrazione da versare presso l’istituto bancario

Compenso per il cancelliere: nulla se effettuato in orario di servizio; in orario diverso € 14,56 all’ora oltre a € 14,62 di marche per atti giudiziari + € 3,54 di marche per diritti di cancelleria per l’istanza di liquidazione

Compenso per il custode: € 2,58 al giorno per ogni giorno di custodia (tariffa determinata per consuetudine) dalla data di apposizione a quella di rimozione.


NOTE

A questa procedura segue il ricorso per la rimozione dei sigilli (Art. 762 c.p.c.), che può essere chiesta dagli eredi, dall’esecutore testamentario e dai creditori. Costo per la domanda uguale a quello relativo alla richiesta di apposizione sigilli. Per il verbale di rimozione: stessa procedura che per il verbale di apposizione dei sigilli. Se, oltre alla rimozione dei sigilli si richiede la redazione dell’inventario (vedi cartella separata) la tassa di registrazione € 168,00 è unica (verbale di rimozione e inventario).


NORME

Artt. 705 e segg. c.p.c.

PIANO  4 | Corpo B | Ascensore 4-5 | Scala F | 


STANZA 4.58; 4.61; 4.62


NUMERO DI TELEFONO  030 - 76 72343


ORARIO APERTURA AL PUBBLICO  La cancelleria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.30 ESCLUSO IL MARTEDI'


EMAIL  

volgiurisdizione.tribunale.brescia@giustizia.it

carmela.rizza@giustizia.it

marinamaria.treccani@giustizia.it


COSA

Se l'eredità non è stata accettata da alcuno e non vi sia nessuno nel possesso dei beni ereditari, per evitare che il patrimonio resti privo di tutela giuridica, è prevista la nomina di un curatore dell'eredità stessa che opera con funzioni di amministratore sotto la vigilanza del Giudice della successione.

Il curatore ha il compito di salvaguardare gli interessi dell'eredità, occupandosi di: farne l'inventario, rispondere ad eventuali istanze proposte contro di essa, amministrarla o devolverla allo Stato se essa non viene accettata.

Per gli atti che vanno oltre l'ordinaria amministrazione, il curatore deve chiedere l'autorizzazione del Giudice. Infatti, tutti i compiti del curatore sono vigilati dal Giudice, il quale può in qualsiasi momento chiederne conto al curatore e, se opportuno, disporne la sostituzione.

Il curatore cessa dalla sua carica se interviene accettazione da parte di un erede (art. 532 c.c.) o, in assenza di eredi, nel momento della devoluzione allo Stato (art. 586 c.c.).


CHI PUO' RICHIEDERLO

L'istanza per la dichiarazione di giacenza e la nomina del curatore può essere proposta da chi vi ha interesse.

CHI PUO' FARLO

Può essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.


DOVE SI RICHIEDE

- se il ricorso è presentato da professionisti, il ricorso deve essere caricato a consolle

- se il ricorso è presentato da privati, il ricorso si deposita in cancelleria previo appuntamento 

N.B.: Per PRENOTARE UN APPUNTAMENTO - CLICCA QUI per accedere al servizio di prenotazioni del Tribunale, quindi “PRENOTAZIONI ACCESSI PRESSO LE CANCELLERIE DEL TRIBUNALE”.

Nell’area riservata inserire le proprie credenziali (Codice fiscale e password scelta in sede di registrazione) oppure effettuare la registrazione.

Selezionare poi “Prenotazione online di servizi” e scegliere ““Cancelleria Volontaria Giurisdizione", eventualmente selezionare “Attiva” e poi cliccare su “ACCEDI”.

Si apre il calendario in cui selezionare il giorno e l’ora in cui si vuole accedere in Tribunale.

Seguire tutte le istruzioni finché il sistema non conferma la prenotazione.


COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Per chiedere l'apertura della procedura di eredita giacente occorrono:

- ricorso al Giudice della successione;

- certificato di morte;

- certificato storico anagrafico del defunto e della sua famiglia di origine attestanti l'inesistenza di chiamati all'eredità entro il 6° grado.


COSTI

- Contributo Unificato di € 98,00;

- Diritti di Cancelleria di € 27,00.

Entrambi i pagamenti devono essere effettuati telematicamente attraverso il sistema pagoPA - clicca qui per accedere a pagoPA Si ricorda di inserire in “causale” il motivo per cui si propone l'istanza.


POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE

Sì.

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

L'assistenza di un difensore è facoltativa.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 528 e ss. c.c.

PIANO  4 Corpo B | Ascensore 4-5 | Scala F |


STANZA  4.58 - 4.61 - 4.62


NUMERO DI TELEFONO 030 - 76 72343


ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO  La cancelleria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.30 ESCLUSO IL MARTEDI'


EMAIL

 

volgiurisdizione.tribunale.brescia@giustizia.it 

marinamaria.treccani@giustizia.it


COSA 

E' la procedura di nomina di un curatore che si occupi di tutelare un'eredità non ancora accettata; ha così inizio la fase di giacenza dell’eredità.


CHI

Possono presentare l’istanza i seguenti soggetti:

  • chi è chiamato all’eredità
  • i chiamati all’eredità in ordine successivo
  • i creditori dell’eredità o del chiamato all’eredità
  • chiunque vanti un diritto legato all’eredità
  • il Pubblico Ministero
  • il legatario (colui che acquista uno o più beni delle eredità).

COME

Per aprire la giacenza dell’eredità va presentata un’istanza con cui si chiede al Tribunale competente la nomina di un curatore.


COSTI 

Contributo unificato (€ 98,00)

1 marca da bollo (€ 27,00) per diritti forfetizzati di notifica.


NORME

Artt. 528 e segg. c.p.c.

Artt. 781 e segg. c.p.c.

PIANO   4 Corpo B | | Ascensore 4-5 | Scala F |


STANZA 4.58 - 4.61 - 4.62


NUMERO DI TELEFONO  030 - 76 72343


EMAIL   volgiurisdizione.tribunale.brescia@giustizia.it


COSA

E' un registro ove si tiene nota degli accadimenti riguardanti le successioni, al fine di renderli di pubblico dominio.


CHI

Il cittadino o professionisti come Notai e Dottori Commercialisti.


COME

Il registro viene compilato d’ufficio dal cancelliere se egli riceve personalmente una dichiarazione o un provvedimento fatto dal giudice. Negli altri casi, dietro produzione di copia autentica dell’atto, la registrazione viene fatta dal cancelliere su richiesta di parte.

Chiunque voglia prendere visione del registro può farlo liberamente previa richiesta alla cancelleria competente: esso è pubblico. Inoltre, chiunque voglia ottenere un estratto o certificato relativo a quanto scritto sul registro può ottenerlo: il cancelliere è tenuto a rilasciarli.


COSTI 

Nel caso di istanza di parte e registrazione presso notaio:

  • 2 marche da bollo di € 16,00
  • 1 PAGOPA per diritti di cancelleria di € 3,92.

TEMPI 

Entro 10 giorni


NORME

Artt. 52 e 53 c.c.

 

PIANO 4 | CORPO B | ASCENSORE 4/5


STANZA 4.58 - 4.61 - 4.62


NUMERO DI TELEFONO 030 - 76 72343


ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO La cancelleria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.30 ESCLUSO IL MARTEDI'


EMAIL  volgiurisdizione.tribunale.brescia@giustizia.it


COSA

La rinuncia è totale, non è possibile rinunciare parzialmente ad una eredità.

Per fissare l’appuntamento per redigere un atto di rinuncia all’eredità è necessario l’invio via mail dei seguenti documenti:

- certificato di morte (NO ESTRATTO);

- codice fiscale del defunto;

- autocertificazione dell’ultimo domicilio del defunto (v. allegato) (NO RESIDENZA art.456 C.C.);

- copia del documento d’identità e del codice fiscale di chi fa la rinuncia;

Si raccomanda di indicare se le residenze attuali siano differenti da quelle riportate nei documenti di identità.

- copia di eventuale testamento.

N.B.: Nel caso vi siano motivi oggettivi di urgenza, possesso dei beni ereditari o decorrenza termini, è necessario segnalarlo.        

Specificare, nel caso di presenza di minori o amministrati, se l’atto è solo per i minori o amministrati o anche per la persona che li rappresenta. All’appuntamento dovranno essere presenti tutti i rappresentanti.

Tutti questi documenti devono essere inviati per email all'indirizzo  volgiurisdizione.tribunale.brescia@giustizia.it per essere valutati e quindi fissare l’appuntamento.

Per la redazione dell'atto sarà necessario consegnare due marche da bollo di euro 16.00 e un PAGOPA da euro 11.80. Se esiste testamento è necessario depositarne la copia conforme. 

Dopo la redazione dell’atto dovrà essere versata una tassa fissa di euro 200.00 previo scarico F24 dal sito dell’Agenzia delle Entrate (la cancellerià darà indicazioni su come procedere).


Per il pagoPA di seguito le indicazioni - PORTALE DEI SERVIZI TELEMATICI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

In fondo alla pagina cliccare su ALTRI PAGAMENTI, nella schermata successiva cliccare su +NUOVO PAGAMENTO, a seguire inserire:

  • Tipologia: diritti di copia
  • Distretto: Brescia Ufficio giudiziario: Tribunale Ordinario – Brescia
  • Nominativo pagatore: quello di chi effettua il pagamento
  • Codice fiscale: del pagatore

Non compilare altro fino a dove si deve mettere l’importo 11.80 (usando il punto e non la virgola altrimenti non lo prende)

GENERA AVVISO. Con il qr code generato si può pagare dall’app di un istituto di credito o recarsi in banca/posta/tabaccaio.

PREGASI INDICARE UN CONTATTO TELEFONICO al fine di potervi facilmente contattare per eventuali rimodulazioni anticipatorie dell’appuntamento fissato o altro. La chiamata verrà da numero che inizia per 030767…

Si ricorda che la rinuncia non può essere effettuata – e se fatta è inefficace - qualora l’erede sia stato nel possesso dei beni ereditari per tre mesi dopo il decesso o qualora abbia compiuto altri atti che comportano accettazione tacita dell’eredità.        

Si raccomanda di rispondere alla presente mail e non a quella personale.

                                                    ATTENZIONE

Se vi fossero minori o persone amministrate bisogna prima chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare

L’autorizzazione si ottiene in seguito ad un ricorso (con pagoPa di Euro 27,00 diritti di cancelleria) da depositarsi presso la cancelleria del Giudice Tutelare previo appuntamento da prendere sul sito del Tribunale. 

Prenotare un appuntamento tramite questo sito - CLICCA QUI quindi “PRENOTAZIONI ACCESSI PRESSO LE CANCELLERIE DEL TRIBUNALE”.

Nell’area riservata inserire le proprie credenziali (Codice fiscale e password scelta in sede di registrazione) oppure effettuare la registrazione.

Selezionare poi “Prenotazione online di servizi” e scegliere “Cancelleria Giudice tutelare (ADS, TUTELE, MINORI)”, eventualmente selezionare “Attiva” e poi cliccare su “ACCEDI”.

Si apre il calendario in cui selezionare il giorno e l’ora in cui si vuole accedere in Tribunale.

Seguire tutte le istruzioni finché il sistema non conferma la prenotazione. Ove richiesto si allegherà modello del ricorso 320 CC. Per info tutelare.tribunale.brescia@giustizia.it


CHI

Gli eredi, il genitore o il tutore se la rinuncia viene fatta per minori, interdetti e inabilitati: in questo caso è necessaria l’autorizzazione del Giudice tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.

Termini per la presentazione:

  • se si è in possesso di beni ereditari - tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile)
  • se non si è in possesso dei beni ereditari - fino alla prescrizione del diritto (10 anni).

E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.

E’ possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (es. tutti i fratelli insieme ). Tutti i rinuncianti però devono comparire personalmente: in caso di impossibilità, può essere conferita procura notarile ad uno dei rinuncianti.

E’ inoltre importante che chi intenda rinunciare non abbia disposto cioè venduto o donato nulla di appartenenza del defunto.


COSTI 

Per la rinuncia:

  • 2 marche da € 16,00 per atti giudiziari
  • € 200,00 per il pagamento dell’imposta di registrazione,  da effettuarsi con versamento bancario (fax simile modulo F24 in cancelleria). La ricevuta - senza la quale la rinuncia non è valida - dovrà essere consegnata al locale ufficio dell’Agenzia delle Entrate dopo la registrazione dell'atto. La nota di registrazione va riportata in Tribunale per il rilascio della copia conforme dell’atto.

Per il ritiro di copia dell’atto (previa consegna di quietanza): marche da bollo e pagopa già versate alla redazione dell'atto.


NORME

Artt. 519 - 527 c.c.

PIANO 4 | CORPO B | ASCENSORE 4/5


STANZA 4.58 - 4.61 - 4.62


NUMERO DI TELEFONO 030 - 76 72343


ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO La cancelleria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.30 ESCLUSO IL MARTEDI'


EMAIL  volgiurisdizione.tribunale.brescia@giustizia.it


COSA

Il Tribunale può solo ricevere direttamente dalle parti o rinunce all’eredità (art.519 C.C.) o Accettazione Eredità con Beneficio di Inventario (art.484 C.C.).

L’art. 525 Codice Civile recita “Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità”; orbene, la rinuncia si esplicita con l’accettazione dell’eredità ove il diritto non sia prescritto (termine decennale art.480 C.C. o quello fissato dal giudice art.481 C.C.) o ove non verificatisi gli altri eventi (acquisto, pregiudizio di terzi).

L’accettazione pura e semplice di eredità (art.470 C.C.) può avvenire solo ed esclusivamente avanti il Notaio.

Se poi il Notaio invierà gli atti espressamente indicando che trattasi di revoca rinuncia eredità il Tribunale lo riporterà nel Registro delle successioni.

PIANO 4 | CORPO B |  ASCENSORE 4-5 


STANZA 4.58 - 4.61 - 4.62


NUMERO DI TELEFONO 030 - 76 72343


ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO  La cancelleria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.30 ESCLUSO IL MARTEDI'


EMAIL 

volgiurisdizione.tribunale.brescia@giustizia.it

carmela.rizza@giustizia.it

carmelo.pizzino@giustizia.it 


COSA

E' la rinuncia espressa all'incarico di esecutore testamentario, necessaria affinché la persona risulti liberata dall'incarico. L’ esecutore testamentario può quindi non voler accettare l’incarico. In tal caso deve fare espressa rinuncia in Tribunale. Inoltre, chiunque vi abbia interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di assegnare all’esecutore un termine per l’accettazione, trascorso il quale inutilmente, si considera rinunziante.


CHI

L’esecutore testamentario che non intende accettare l’incarico.

E’ competente il Tribunale del luogo nella cui giurisdizione si è aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio del defunto).


COME

Per rendere la dichiarazione di rinunzia alla carica, occorre prenotare un appuntamento con il cancelliere.

Alla rinuncia occorre allegare:

  • 2 marche da € 16,00 per atti giudiziari
  • certificato di morte in carta libera
  • copia conforme del testamento con estremi della registrazione in carta libera.

Per il ritiro immediato occorrono:

  • 1 marca da bollo per atti giudiziari da € 16,00
  • 1 marca per diritti di cancelleria da € 34,89

COSTI 

2 marche da € 16,00 per atti giudiziari.

Il verbale di accettazione, una volta firmato, viene inserito nel registro delle successioni. La cancelleria provvede subito all’inoltro all’ufficio del registro – atti giudiziari per la registrazione dell’atto.

Trascorsi i 15 giorni necessari per il ritorno del fascicolo all’ufficio successioni, si può richiedere copia conforme dell’atto alla cancelleria successioni.

Per il ritiro dopo 5 giorni occorrono:

  • 1 marca da bollo per atti giudiziari da € 16,00
  • 1 marca per diritti di cancelleria da € 11,63.

NORME

 

Art. 700 e segg. c.c.

PIANO 4 | CORPO B | ASCENSORE 4/5


STANZA 4.58 - 4.61 - 4.62


ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO La cancelleria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.30 ESCLUSO IL MARTEDI'


EMAIL  volgiurisdizione.tribunale.brescia@giustizia.it


CHI

Il ricorso deve essere depositato in Cancelleria da entrambi i richiedenti

Non è necessario l’intervento di un legale


COSA

In tutti i casi in cui sia richiesta l’attribuzione di un cognome diverso al figlio/a minorenne con:

  • l’attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo genitore;
  •  l’attribuzione del cognome del secondo genitore in sostituzione a quello del primo genitore

occorre depositare, previo appuntamento, l’allegato un ricorso completo di:

  • copia documenti di identità leggibili in corso di validità del/la/i/lle richiedente/i e del/la minore
  • stato di famiglia del/la/i/lle richiedente/i - stato civile del/la/i/lle richiedente/i
  • copia atto di nascita con riconoscimento di filiazione
  • PagoPa 27,00 Euro diritti di cancelleria

La firma del ricorso dovrà essere apposta da entrambi i richiedenti in presenza avanti il Cancelliere che riceve l’atto.


APPUNTAMENTO

Per prenotare un appuntamento CLICCA QUI per accedere al servizio di prenotazioni del Tribunale, 

selezionare PRENOTAZIONI ACCESSI PRESSO LE CANCELLERIE DEL TRIBUNALE 

Nell’area riservata inserire le proprie credenziali (Codice fiscale e password scelta in sede di registrazione) oppure effettuare la registrazione.

Selezionare poi “Prenotazione online di servizi” e scegliere “Cancelleria Volontaria Giurisdizione”, eventualmente selezionare “Attiva” e poi cliccare su “ACCEDI”.

Si apre il calendario in cui selezionare il giorno e l’ora in cui si vuole accedere in Tribunale.

Seguire tutte le istruzioni finché il sistema non conferma la prenotazione.


COSTI

pagoPa 27.00 €


NORME

Art. 262 c.c.

Sentenza Corte Costituzionale 68 in data 22 maggio 2025

Lista degli allegati

Allegati


Torna a inizio pagina Collapse