PEC: prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it
Email: tribunale.brescia@giustizia.it
Ufficio Esecuzione Penale Esterna del Distretto di Brescia - UEPE: prot.uepe.brescia@giustiziacert.it
Numero di Telefono: 030 - 7672256
NB. All'interno delle seguenti TRE TENDINE si possono:
N.B.: OGNI ENTE - ASSOCIAZIONE - COMUNE, all'atto di inviare (secondo istruzioni riportate nelle seguenti tre tendine) il modello di convenzione firmato, deve indicare nella stessa email anche:
COSA
Il lavoro di pubblica utilità è un'attività non retribuita a favore della collettività che il condannato deve svolgere presso Enti pubblici oppure presso Enti/Associazioni di assistenza sociale o volontariato convenzionati con il Tribunale. La condanna al lavoro di pubblica utilità viene disposta dal giudice (direttamente o, a seconda dei casi, su richiesta dell’imputato).
CHI
Può chiedere l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità:
COME
Gli Enti e le associazioni che intendano stipulare una convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità possono prendere visione del modello di convenzione TRA GLI ALLEGATI di seguito riportati.
L’Ente invia alla Segreteria Amministrativa del Tribunale la manifestazione di interesse con ALLEGATI:
Lo schema di convenzione dovrà essere INTEGRATO con le SEGUENTI INFORMAZIONI:
La convenzione in formato PDF/a sottoscritta dal legale rappresentante dovrà essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it
Si raccomanda di NON datare il documento: la convenzione prenderà la data della PEC con cui sarà restituita firmata dal Presidente del Tribunale di Brescia.
N.B: NON saranno accettate convenzioni EDITATE A PENNA.
NORME
Art.186 comma 9-bis del Codice della Strada;
Art.73 comma 5 bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
Art.54 D.lgs. 28/08/2000 n. 274;
D.M. 26/03/2001;
Art.102 L. 689/81;
L.205/1993;
Art.165 c.p. modificato dalla L. 145/2004;
Art.224-bis L.102/2006;
Art.666 c.p.p.
N.B.: OGNI ENTE - ASSOCIAZIONE - COMUNE, all'atto di inviare (secondo istruzioni riportate nelle seguenti tre tendine) il modello di convenzione firmato, deve indicare nella stessa email anche:
COSA
Per un approfondimento sull'istituto della MAP - Messa alla Prova si rimanda al sito internet del Ministero della Giustizia - Clicca qui
CHI
Possono richiedere la convenzione:
COME
Le associazioni ed enti diversi dagli enti locali devono inviare:
Lo schema di convenzione dovrà essere INTEGRATO con le SEGUENTI INFORMAZIONI:
La durata della convenzione è di 5 anni, non modificabile e non è previsto il rinnovo tacito.
La convenzione in formato PDF/a sottoscritta dal legale rappresentante dovrà essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it
Si raccomanda di NON datare il documento: la convenzione prenderà la data della PEC con cui sarà restituita firmata dal Presidente del Tribunale di Brescia.
N.B: NON saranno accettate convenzioni EDITATE A PENNA.
N.B.: OGNI ENTE - ASSOCIAZIONE - COMUNE, all'atto di inviare (secondo istruzioni riportate nelle seguenti tre tendine) il modello di convenzione firmato, deve indicare nella stessa email anche:
COME
Le associazioni ed enti diversi dagli enti locali devono inviare:
La durata della convenzione è di 5 anni, non modificabile e non è previsto il rinnovo tacito.
La convenzione in formato PDF/a sottoscritta dal legale rappresentante dovrà essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it
Si raccomanda di NON datare il documento: la convenzione prenderà la data della PEC con cui sarà restituita firmata dal Presidente del Tribunale di Brescia.
N.B: NON saranno accettate convenzioni EDITATE A PENNA.
N.B.: In merito alla tipologia delle prestazioni lavorative non retribuite di pubblica utilità che può essere richiesta ai sensi della convenzione si riporta quanto previsto dall’art. 1 del DM 27.7.2023 "Tipologia delle prestazioni lavorative non retribuite di pubblica utilità":
Il lavoro di pubblica utilità, quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 19 n. 689, consiste in una prestazione lavorativa non retribuita in favore della collettività, da svolgere principalmente presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato.
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